Gli apparecchi e gli organismi notificati nella direttiva Atex

Nel mondo delle apparecchiature ATEX un ruolo fondamentale è rivestito dagli organismi notificati (così definiti all'interno della direttiva ATEX), detti anche Enti di Certificazione (nella normativa 60079-0 italiana). Si tratta di soggetti terzi chiamati a certificare determinati standard di prodotto e qualità.


di Andrea Battauz, R&D Project Engineer di Cortem Group


La direttiva ATEX 2014/34/UE fa parte di un insieme di legislazioni europee nate per armonizzare diversi regolamenti all’interno dell’Unione Europea. 

Il concetto alla base di questa armonizzazione è l’eliminazione delle barriere doganali interne all’Unione Europea. Analoghe direttive sono la Direttiva macchine o la Direttiva di compatibilità elettromagnetica.

La Direttiva ATEX 2014/34/UE, in particolare, indica obblighi e responsabilità per le persone che immettono prodotti sul mercato e/o li mettono in servizio, siano essi il fabbricante, il suo rappresentante legale o qualunque altra persona responsabile. L’uso delle attrezzature è invece definito nella Direttiva 1999/92/CE, nella quale si fa specifico riferimento alla divisione in zone del sito d’installazione. Quest’ultima è la Direttiva che parla dei rischi a cui sono esposti i lavoratori nei luoghi ove sia possibile la formazione di atmosfere esplosive.

In Italia la direttiva ATEX 2014/34/UE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 121 del 25/05/2016.

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La Direttiva ATEX 2014/34/UE opera sin da subito una distinzione tra apparecchi di gruppo I e II.

Il gruppo I: apparecchi destinati a lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie, laddove ci sia il rischio di essere esposti allo sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili. Il grisù è un gas, composto in prevalenza da metano, che si trova nelle miniere dove tende ad accumularsi in sacche all’interno di gallerie.

Si tratta quindi per la maggior parte di situazioni legate all’estrazione del carbone e dello zolfo.

Il gruppo II: apparecchi destinati ad ambienti in cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un’atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

Gli apparecchi di questo gruppo si trovano nell’industria energetica legata ai combustibili fossili come il petrolio ed il gas naturale, nell’industria petrolchimica e in tutti quei contesti industriali dove si possono trovare gas esplosivi. Talvolta questi ultimi possono essere prodotti durante il processo, come ad esempio l’idrogeno prodotto nei box di ricarica dei muletti.

Le atmosfere esplosive per presenza di polveri, in contesti diversi dalla miniera, sono state regolamentate seguendo lo schema già utilizzato per quelle con presenza di gas. In questo settore ricadono industrie di primaria importanza come quella alimentare o quella della lavorazione di fibre tessili.

L’abbinamento tra apparecchi così definiti e le zone, come previsto nella direttiva 1999/92/CE, è basato sul concetto di adottare un livello di protezione dell’apparecchio più alto laddove la probabilità di formazione dell’atmosfera esplosiva sia maggiore. 

Nella tabella 1 riportiamo questo abbinamento insieme all’EPL, acronimo di Livello di Protezione dell’apparecchio, recentemente introdotto nella normativa per migliorare la comprensione delle marcature degli apparecchi. 


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Tabella 1: categoria dell’apparecchio, zone ed EPL


Nel mondo delle apparecchiature ATEX un ruolo fondamentale è rivestito dagli organismi notificati (così definiti all'interno della direttiva ATEX), detti anche Enti di Certificazione (nella normativa 60079-0 italiana).

Si tratta di soggetti terzi chiamati a certificare determinati standard di prodotto e qualità.

Si può trovare la loro lista nel database NANDO dove è anche possibile trovare lo status attuale di questi organismi (attivo, ritirato, terminato o sospeso) [2].

Alcuni di questi sono nomi noti al grande pubblico come IMQ, CESI o TUV.


Per la direttiva ATEX il coinvolgimento dell'organismo notificato è tanto maggiore quanto il tipo di prodotto è critico in termini di sicurezza.

Quindi l’organismo notificato ha un ruolo maggiore negli apparecchi destinati ad avere un elevato livello di sicurezza mentre lascia il posto ad un’autocertificazione del fabbricante per gli apparecchi con un livello basso di sicurezza.

Dalle linee guida per l’applicazione della direttiva ricaviamo le seguenti tabelle.


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Tabella 2: Coinvolgimento dell’organismo notificato nella fase di sviluppo dell’apparecchiatura secondo la direttiva ATEX ed EPL relativo secondo normativa vigente [3]


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Tabella 3: Coinvolgimento dell’ente notificato nella produzione dell’apparecchiatura secondo la direttiva ATEX ed EPL relativo secondo normativa vigente [3]


Si noti che, all’interno della categoria 2, viene fatta una distinzione tra i dispositivi elettrici (insieme ai motori a combustione interna) e i cosiddetti non elettrici o meccanici. Questi ultimi vengono considerati meno critici e non necessitano di un organismo notificato che verifichi direttamente in azienda la progettazione e la produzione, bensì di un deposito del fascicolo tecnico presso di loro. In questo ambito si annoverano tra gli altri i produttori di ventilatori, coclee, pompe e riduttori.

In categoria 1 invece bisogna coinvolgere sempre l’organismo notificato.

Un’importante riflessione va poi fatta a livello di mercato europeo, dove vige la direttiva ATEX. In quest’area geografica la categoria 3, che è legata all’installazione in Zona 2 o 22, richiede solo l’autocertificazione da parte del produttore. Da qui discende che il livello di qualità costruttiva e progettuale del prodotto di categoria 3 non viene sottoposto ad analisi da parte di un ente terzo.


Nell’ambito della direttiva ATEX è centrale il ruolo degli organismi notificati sia nella produzione, sia nello sviluppo delle apparecchiature ATEX. Altresì abbiamo fatto cenno alla netta difformità presente nel mercato europeo tra i prodotti per Zona 2 e 22 e gli altri a norma ATEX, differenza di cui l’utilizzatore finale è spesso ignaro.

Norme di riferimento e bibliografia:

[1]in questa accezione normale nei confronti del rischio accensione è un livello superiore rispetto ai dispositivi normalmente marcati CE 

[2] https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

[3] ATEX 2014-34-EU Guidelines - 3rd Edition May 2020 

Si noti che gli Annex V, VI, IX permettono la produzione tramite altre procedure, vedendo comunque sempre coinvolto l’organismo notificato.