La nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE

Una grande novità si aggiunge al movimento normativo che caratterizza il settore delle apparecchiature che possono essere impiegate in...

Una grande novità si aggiunge al movimento normativo che caratterizza il settore delle apparecchiature che possono essere impiegate in luoghi che presentano un’atmosfera potenzialmente esplosiva. Il 29 marzo 2014, la Nuova Direttiva ATEX è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

La nuova Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che prende il nome di ATEX 2014/34/UE, riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle apparecchiature e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

L'obiettivo della direttiva 2014/34/EU è quello di garantire la libera circolazione dei prodotti ai quali si applica nel territorio dell'UE. Pertanto, la direttiva, basata sull'articolo 95 del trattato CE, prevede i requisiti e le procedure per stabilire le conformità armonizzate.

La nuova direttiva, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 30 Marzo 2014, va ad abrogare, con effetto decorrente dal 20 aprile 2016, la direttiva ATEX 94/9/CE.

La riedizione della direttiva ATEX fa parte di un piano più esteso ed organico essendo inserita nel Nuovo Quadro Legislativo (NLF), nel quale compaiono le otto direttive europee che sono state pubblicate sulla GUCE del 26 marzo 2014:

  • Direttiva Compatibilità elettromagnetica (EMC) – 2014/30/UE
  • Direttiva Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera  potenzialmente esplosiva (ATEX) – 2014/34/UE
  • Direttiva Bassa Tensione (LVD) – 2014/35/UE
  • Direttiva Ascensori – 2014/33/UE
  • Direttiva Strumenti di misura (MID) – 2014/32/UE
  • Direttiva recipienti semplici a pressione
  • Direttiva strumenti per pesare a funzionamento non automatico
  • Direttiva esplosivi per uso civile

La nuova direttiva ATEX, così come la precedente, si applica agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

I dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione rispetto ai rischi di esplosione, sono ugualmente coperti dal campo di applicazione della direttiva.

La Direttiva si rivolge agli “apparecchi”, sinonimo di macchine,  apparecchiature, dispositivi fissi o mobili, componenti di controllo e strumentazione, nonché i sistemi di prevenzione che, separatamente o congiuntamente, sono destinati alla produzione, al trasporto, allo stoccaggio, alla misurazione, al controllo e alla conversione di energia in grado, a causa di proprie sorgenti di innesco, di provocare un'esplosione.

La direttiva ATEX continua ad offrire due metodi per effettuare la valutazione della conformità dei prodotti:

  1. Controllo della produzione interna o marcatura autocertificazione CE. Il costruttore esegue la valutazione di conformità e documenta la valutazione in proprio. Il controllo interno della produzione si applica alle apparecchiature e dispositivi del ​​gruppo II, categoria 3.
  2. Coinvolgimento di un Organismo Notificato, per gli apparecchi e i componenti di tali sistemi o dispositivi dei Gruppi I e II, categorie M1, M2, 1 e 2.

Nelle intenzioni del legislatore, gli obiettivi dell’NLF sono stati l’agevolazione degli scambi dei beni e dei servizi tra Stati Membri, aggiornando le condizioni per la circolazione nel mercato unico europeo di una vasta serie di prodotti industriali, e la maggiore protezione di imprese e consumatori attraverso il rafforzamento dell'attività di vigilanza sul mercato.

Si vuole, inoltre, migliorare la credibilità del marchio CE e l’arricchimento dell’impianto normativo per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, migliorando la qualità dell'attività da essi svolta.

La revisione delle direttive non ha comportato dunque stravolgimenti sostanziali ai contenuti tecnici delle direttive stesse, nei cui testi sono più chiaramente evidenziati gli obblighi dei vari operatori della filiera, quali fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Inoltre, è stato ampliato di molto l’articolo inerente le “definizioni”.

Per quanto riguarda i prodotti e le apparecchiature immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016 e conformi alle precedenti direttive, potranno continuare ad essere commercializzate sul territorio UE anche successivamente a tale data, in un periodo transitorio che consenta ai fabbricanti e alle parti interessate di adattarsi alla nuova regolamentazione.

Nei prossimi mesi vedremo di analizzare compiutamente i vari capitoli e allegati della nuova direttiva. Per il momento vi rimandiamo alla lettura della stessa, scaricabile al seguente indirizzo:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034&from=IT

Da tenere in considerazione, per un confronto, i riferimenti alla direttiva abrogata riportati nell’allegato XII.

Data pubblicazione: 01/04/2014

Argomento: Approfondimento