Criteri e responsabilità negli impianti elettro-strumentali in aree classificate

La costante e continua evoluzione tecnica porta alla conseguente necessità di aggiornare le normative di riferimento per...

1. Premessa

La costante e continua evoluzione tecnica porta alla conseguente necessità di aggiornare le normative di riferimento per quanto attiene l’installazione, esercizio e manutenzione delle apparecchiature elettro-strumentali adatte per essere installate in ambienti con presenza di gas o polveri esplosive.

Per questi motivi è fondamentale che il progettista, il gestore e il manutentore di tali apparecchiature, abbiano tutti gli strumenti normativi sempre presenti e costantemente aggiornati, al fine di progettare e dimensionare correttamente le apparecchiature elettro-strumentali e, successivamente, di tenerle costantemente aggiornate per la sicurezza delle persone e delle cose.

2. Le normative in ambito Ex

Di seguito elenchiamo il panorama delle normative che descrivono i criteri fondamentali da adottare per la realizzazione, l’installazione e la manutenzione delle apparecchiature elettro-strumentali. Esse si suddividono in normative nazionali (CEI EN), in normative comunitarie (EN) e in normative internazionali (IEC). Inoltre, esistono altre normative che sono espressamente mirate al Paese di destinazione di tali apparecchiature e che fanno parte integrante o sostituiscono quelle sopra citate.

Considerando che l’origine delle norme risiede in quelle internazionali, di fatto le normative comunitarie e nazionali incorporano quelle internazionali con eventuali deviazioni per adattarle alle leggi nazionali e/o alle direttive comunitarie. Elencheremo, quindi, solo la parte finale della norma, omettendo il prefisso (CEI o EN o IEC): 

• 60079-10-1: normativa che determina i criteri di classificazione delle aree pericolose in presenza di gas potenzialmente esplosivi.

• 60079-10-2: normativa che determina i criteri di classificazione delle aree pericolose in presenza di polveri potenzialmente esplosive.

• 60079-14: normativa che detta i criteri per la progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici in atmosfere esplosive.

• 60079-0: normativa che definisce le prescrizioni generali relativamente alla costruzione, prova e marcatura delle apparecchiature e dei componenti Ex destinati ad essere utilizzati in ambienti con atmosfere esplosive.

• 60079-1: normativa che determina i requisiti per la costruzione e la prova di apparecchiature protette mediante custodie a prova di esplosione “d”.

• 60079-2: normativa che determina i criteri per la costruzione e la verifica delle costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in atmosfera esplosiva per la presenza di gas, utilizzando il modo di protezione a sovrappressione interna “p”. Questa norma va utilizzata congiuntamente alla norma 60079-0.

• 60079-5: normativa che determina i criteri specifici per la costruzione, il collaudo e marcatura di apparecchiature elettriche, parti di apparecchiature elettriche e componenti Ex nel tipo di protezione a riempimento di polvere "q", destinate all'uso in atmosfere con gas esplosivi.

• 60079-6: normativa che determina i criteri per la progettazione, la costruzione, i test e la marcatura di equipaggiamenti Ex con tipo di protezione ad immersione in liquido "o" destinate all'uso in atmosfere con gas esplosivo.

• 60079-7: normativa che determina i criteri per la progettazione, la costruzione, i test e la marcatura di apparecchiature elettriche e componenti con tipo di protezione a sicurezza aumentata "e" destinate all'uso in atmosfere con gas esplosivo.

• 60079-11: normativa che determina i criteri per la costruzione e il collaudo di apparati a sicurezza intrinseca “i” destinati all'uso in un'atmosfera esplosiva e per gli apparati associati destinati al collegamento a circuiti intrinsecamente sicuri. Questo tipo di protezione è applicabile alle apparecchiature elettriche in cui i circuiti elettrici stessi non sono in grado di provocare un'esplosione nelle atmosfere esplosive circostanti. Questa normativa è applicabile anche alle apparecchiature elettriche o alle parti di apparecchiature elettriche situate al di fuori dell'atmosfera esplosiva o protette da un altro tipo di protezione elencato nella 60079-0, dove la sicurezza intrinseca dei circuiti elettrici nell'atmosfera esplosiva può dipendere dalla progettazione e dalla costruzione di tali apparecchiature elettriche o parti di esse. 

• 60079-13: normativa che determina i criteri per la progettazione, la costruzione, la valutazione, la verifica e la marcatura dei locali utilizzati per proteggere le apparecchiature, mediante pressurizzazione o ventilazione artificiale o entrambe, a seconda dei casi, quando sono situati in atmosfera di gas esplosivo o area pericolosa con atmosfera di polvere combustibile con o senza fonte interna di gas o vapori infiammabili.

• 60079-15: normativa che determina i criteri per la costruzione, il collaudo e la marcatura delle apparecchiature elettriche del Gruppo II con tipo di protezione "n" destinate all'uso in atmosfere con gas esplosivo. Questa normativa si applica alle apparecchiature elettriche in cui la tensione nominale non supera i 15 kV r.m.s. in corrente alternata o in corrente continua.

• 60079-18: normativa che determina i criteri per la costruzione, il collaudo e la marcatura di apparecchiature elettriche, parti di apparecchiature elettriche e componenti Ex con il tipo di protezione ad incapsulamento "m" destinato all'uso in atmosfere con gas esplosivo o atmosfere di polveri esplosive.

• 60079-25: normativa che determina i requisiti per la costruzione e la valutazione di impianti elettrici a sicurezza intrinseca, tipo di protezione "i", destinati all'uso, nel suo insieme o in parte, in luoghi in cui è richiesto l'uso di apparecchi del gruppo I, II o III.

• 60079-26: normativa che determina i requisiti alternativi per la costruzione, il test e la marcatura di apparecchiature elettriche che forniscano il livello di protezione dell'apparecchiatura (EPL) Ga quando non è possibile applicare tipi di protezione standardizzati singoli (ad esempio, Ex "ia", Ex "ma", Ex "da"). Questo standard si applica anche alle apparecchiature montate su un confine in cui possono essere richiesti diversi livelli di protezione delle attrezzature.

• 60079-28: normativa che determina i requisiti per le prove e la marcatura di apparecchiature che emettono radiazioni ottiche destinate ad essere utilizzate in atmosfere esplosive. Copre anche le apparecchiature localizzate al di fuori dell'atmosfera esplosiva o protette da un tipo di protezione elencato nella IEC 60079-0, ma che genera radiazioni ottiche destinate ad entrare in un'atmosfera esplosiva. Copre i gruppi I, II e III e EPL Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma e Mb.

• 60079-29-1: normativa che determina i requisiti per costruzione, prove e prestazioni e descrive i metodi di prova applicabili alle apparecchiature portatili, trasportabili e fisse per il rilevamento e la misurazione di concentrazioni di gas o vapori infiammabili con l'aria.

• 60079-29-2: normativa che determina la selezione, l'installazione, l'uso sicuro e la manutenzione delle apparecchiature del Gruppo II ad azionamento elettrico destinate all'uso in applicazioni di sicurezza industriale e commerciale e attrezzature del Gruppo I in miniere di carbone sotterranee per il rilevamento e la misurazione di gas infiammabili conformi con i requisiti di IEC 60079-29-1 o IEC 60079-29-4.

• 60079-29-4: normativa che determina i requisiti prestazionali delle apparecchiature per il rilevamento e la misurazione di gas o vapori infiammabili nell'aria misurando l'assorbimento spettrale dei gas o dei vapori su percorsi ottici estesi, che variano in genere da un metro a pochi chilometri.

• 60079-30-1: normativa che specifica i requisiti generali e di prova per i riscaldatori a traccia di resistenza elettrica per l'applicazione in atmosfere esplosive con l'esclusione di quelli per EPL Ga e Da. Questa norma copre i riscaldatori a traccia (unità assemblate) che comprendono sia la fabbrica che il campo (sito di lavoro) e che possono essere dei riscaldatori traccia in serie, riscaldatori traccia paralleli, piastre riscaldanti traccia o pannelli riscaldatori traccia che sono stati assemblati e/o terminati secondo le istruzioni del produttore.

• 60079-31: normativa che determina i requisiti per le apparecchiature elettriche protette dalla custodia e dalla limitazione della temperatura superficiale per l'uso in atmosfere con polveri esplosive. Specifica i requisiti per la progettazione, la costruzione e il collaudo di apparecchiature elettriche Ex “t”. Questa normativa non si applica alle polveri di esplosive che non richiedono ossigeno atmosferico per la combustione o alle sostanze piroforiche.

Esiste, inoltre, un’ulteriore serie di normative finalizzate alla manutenzione e riparazione di apparecchiature ed equipaggiamenti quali: 

• 60079-17: normativa che si applica agli utenti e copre i fattori direttamente connessi all'ispezione e alla manutenzione di impianti elettrici situati solo all'interno di aree pericolose, dove il pericolo può essere causato da gas, vapori, nebbie, polveri o fibre volatili infiammabili.

• 60079-19: normativa che fornisce istruzioni, principalmente di natura tecnica, sulla riparazione, revisione, bonifica e modifica di apparecchiature progettate per l'uso in atmosfere esplosive. Non è applicabile alla manutenzione, se non quando la riparazione e la revisione non possono essere dissociate dalla manutenzione, né fornisce consigli sui sistemi di ingresso cavi che potrebbero richiedere un rinnovo al momento della reinstallazione dell'equipaggiamento. Questa normativa non è applicabile al tipo di protezione "m", "o" e "q". 

Completa la serie la guida sulle definizioni di chi fa e cosa può fare in ambito di interventi di manutenzione e/o riparazione quale:

OD 203 guida sulle definizioni accettate da ExMC dei termini "produttore" utilizzati nel contesto del sistema IECEx in relazione a "agenti commerciali" e "assemblatori locali" ed è pubblicato in due sezioni:

  • SEZIONE 1: Rilascio dei certificati di conformità IECEx relativi a un distributore o agente che non produce effettivamente l'apparecchiatura.
  • SEZIONE 2: Uso di un assemblatore locale per l'assemblaggio finale e la spedizione di un prodotto realizzato con parti completamente definite fornite dal produttore.

Questo documento operativo ha lo scopo di supportare l'implementazione di IECEx OD 009 e deve essere letto unitamente ai requisiti definiti in tale documento.

3. Le varianti impiantistiche attualizzate

Considerando quanto sopra elencato, risulta evidente che le incombenze del progettista in primis e del manutentore poi, rivestono un’importanza fondamentale per un corretto dimensionamento e per una gestione durante tutto il ciclo di vita dell’impianto dove saranno installate le apparecchiature elettro-strumentali.

Dal 2015, la normativa 60079-14 ha introdotto un radicale cambiamento ai concetti impiantistici, nella fattispecie sul criterio di ingresso/uscita cavi dalle apparecchiature elettro-strumentali.

Infatti, mentre nella vecchia versione di tale normativa, al paragrafo 10.4.2 “Scelta dei pressacavi”, venivano date delle prescrizioni in funzione della volumetria e del tipo di costruzione, nella nuova versione tali requisiti sono stati completamente cambiati.

Vecchio schema, in accordo con il paragrafo 10.4.2 della vecchia normativa 60079-14: 2010-02

Nuovo schema, in accordo con il paragrafo 10.6.2 della nuova normativa 60079-14: 2015-04

Come si evince chiaramente, non esiste più il limite volumetrico, ma la scelta sarà in funzione della tipologia di impianto. Infatti, se non sarà possibile effettuare la prova di tenuta, come specificata nell’allegato “E” della normativa, quindi non adottando pressacavi di tipo “Barriera” con lunghezza dei cavi superiore a 3 metri, si dovranno installare solo pressacavi a semplice o doppia tenuta, in funzione della tipologia di cavo se non armato o armato, ma rigorosamente del tipo “Barriera”, quali i nostri cavi della serie “FB”, per cavi non armati o “FGAB”, per cavi armati.

4. Le responsabilità del progettista

Il progettista è responsabile della scelta corretta dei componenti, sulla base delle esigenze impiantistiche e delle zone di utilizzo, oltre alle varie condizioni ambientali. La scelta delle apparecchiature non può essere demandata al costruttore, che si limita a recepire le richieste del progettista e, quindi, al corretto dimensionamento, in accordo ai requisiti progettuali quali classe di temperatura, temperatura ambiente di progetto, tipologia di installazione e condizioni climatiche, in accordo ai requisiti imposti dalle certificazioni di pertinenza.

5. Le responsabilità dell'installatore

L’installatore ha la responsabilità di rispettare tutte le prescrizioni fornite dal costruttore, congiuntamente con tutto quanto richiesto e previsto nella normativa di installazione 650079-14, in termini progettuali previsti dal progettista, rispettando tutti i limiti di utilizzo delle apparecchiature, eseguendo alla lettera le istruzioni del costruttore, installando quindi le apparecchiature, così come fornite, senza apportare alcuna modifica strutturale, ad eccezione ovviamente di tutte le attività attinenti il collegamento con le utenze ad esse sottese, utilizzando esclusivamente componentistica certificata e rispondente ai requisiti della normativa sopraccitata.

L’installatore dovrà utilizzare le entrate di cavo predisposte dal costruttore e non potrà realizzare fori supplementari, anche se costruiti “a regola d’arte”, per il montaggio di ulteriori pressacavi non previsti inizialmente. Rammentando quanto previsto nella OD 203 summenzionata, ogni modifica effettuata in disaccordo con le prescrizioni dettate dal costruttore e in deviazione di quanto previsto nelle normative di riferimento, di fatto inficiano la validità del certificato e mettono in pericolo la sicurezza funzionale.

6. Le responsabilità del gestore e del manutentore

Di grande importanza è la responsabilità che viene demandata sia al gestore, sia al manutentore dell’impianto nel quale sono installate apparecchiature a prova di esplosione, considerando che il livello di sicurezza delle apparecchiature deve essere garantito dal costruttore che ne certifica l’idoneità all’installazione in determinate zone, attraverso la documentazione prevista dalla Direttiva ATEX 2014/34/UE in ambito comunitario.

A tal riguardo va fatto notare che le certificazioni di tali apparecchiature sono emesse da enti certificatori qualificati e accreditati in ambito comunitario ed internazionale e che esse sono prodotte sulla base di una serie di prove di certificazione con componentistica anch’essa certificata e che i documenti che devono sempre accompagnare un’apparecchiatura sono:

  • certificato CE di tipo;
  • dichiarazione UE di conformità;
  • informazioni necessarie per una corretta installazione, uso e manutenzione, sia per la singola entità, sia se si tratta di un assieme di entità assemblate in fabbrica.
  • Il manuale d’uso e manutenzione, con elencate tutte le regole che devono essere seguite dall’installatore per garantire il mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza dell’apparecchiatura, che devono comprendere al minimo:

o le istruzioni per un impiego corretto (zona, classe di temperatura, temperatura ambiente, limitazioni derivanti dalle condizioni di certificato, ecc.)

o metodo di installazione;

o verifica e messa in servizio;

o prescrizioni sui requisiti minimi di mantenimento a giorno dell’apparecchiatura (serraggio periodico delle connessioni elettriche, ripristino del grasso sui giunti di laminazione, ecc.)

o istruzioni sulle modalità di sostituzione componenti, considerando quanto sopra descritto ed ottemperando con quanto previsto nella OD 203, guida sulle definizioni.

Ad installazione avvenuta sarà necessaria una verifica iniziale eseguita in accordo con quanto previsto nella normativa 60079-17 e, dopo esito positivo di tale verifica, predisporre un piano di controllo periodico. Di tali aspetti ne è responsabile il servizio di manutenzione dell’azienda che deve provvedere alla manutenzione dell’impianto e delle singole apparecchiature, al fine di garantirle la corretta funzionalità nel tempo atteso, seguendo i dettami della normativa 60079-19.

Pertanto, il manutentore non può in nessun caso provvedere in modo autonomo alla sostituzione di parti danneggiate se non previo confronto con il produttore per ottenere l’assenso ad operare modifiche della componentistica.

Altra precisazione va fatta nel caso in cui il manutentore decidesse di sostituire dei componenti senza aver ottemperato a quanto sopra, che, in tal caso, farebbe decadere immediatamente la validità del certificato e addossando conseguentemente ogni e qualsivoglia responsabilità su di lui, manlevando da ogni obbligo il costruttore originale.